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Quando si costituisce un condominio PDF Stampa E-mail

Per la nascita del condominio non occorrono particolari formalità: esso si costituisce quando la proprietà di uno solo o in comunione di un immobile si spezzetta. Da tale momento, e ciò è di grandissima importanza, acquistano applicazione tutte le norme sul condominio e anche la minoranza riceve una tutela adeguata.

Se è vero che per certe decisioni acquista preminenza ciò che è stato votato dalla maggioranza, quest'ultima trova dei limiti precisi nei diritti della minoranza che non possono mai essere violati: in particolare, come si vedrà, certi articoli del codice sono creati per la tutela della minoranza e sono addirittura dichiarati inderogabili (non sono modificabili, cioè, anche se tutti sono d'accordo nel cambiarli). Pertanto è assolutamente da scartare l'opinione che il condomino più forte in millesimi possa fare ciò che vuole, così come è da rigettare il timore riverenziale nei riguardi del costruttore o del venditore. Molti infatti credono che i medesimi, all'inizio della vita condominiale, possano fare ciò che loro aggrada.

Le decisioni condominiali in Italia, infatti, non sono basate solo sul "peso" che ha il singolo condomino (cioè sulla percentuale di millesimi che controlla), ma anche sulla percentuale di condòmini che sono in accordo o in disaccordo con lui. Ma anche in altri Paesi esistono coefficienti di riduzione che limitano il potere di chi possiede di più rispetto agli altri.
Quando il costruttore comincia a vendere, perde la fisionomia di proprietario esclusivo e diventa un semplice condomino. Da quel momento la sua volontà può essere condizionata da quella concorrente degli altri condòmini ed egli rimane assoggettato alle decisioni assembleari secondo le maggioranze di legge. Sovente si assiste alla buffonata di venditori che si fanno versare da chi intende acquistare cifre per la costituzione del condominio. Niente di più illecito e di più errato.

Il condominio nasce con un frazionamento della proprietà e quella che viene chiamata "costituzione del condominio" e solo una questione funzionale. Tanto è vero che è sufficiente che un condomino prenda l'iniziativa di convocare un'assemblea e tutto si mette in moto, con le sole spese postali per inviare l'avviso di convocazione.
Rimane però indubbio che l'avvio della vita condominiale è piuttosto difficile in quanto si crea un tipo di vita che mette gli uni accanto agli altri. Le complicazioni crescono quanto più i condòmini sono numerosi. Difatti la legge stabilisce che:
1) quando i condòmini sono più di quattro l'assemblea deve nominare un amministratore;
2) quando i condòmini sono più di dieci deve essere formato un regolamento di condominio che deve disciplinare le parti e i servizi comuni;
3) quando c'è una molteplicità di edifici condominiali che hanno fra di loro dei servizi in comune, nasce il cosiddetto super-condominio.

 
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