Rifiuti: responsabilità oggettiva dell’amministratore condominiale non prevista dalla legge |
Giudice di Pace di Brescia, sentenza n. 1844 del 07.11.2018 (in questo caso il rifiuto non era all’interno dei contenitori condominiali, ma in prossimità dei medesimi)
“Ciò premesso si ritiene che la P.A. non abbia fornito la prova che sia stato proprio un condomino del condominio gestito dal ricorrente (e non altra non identificata persona) a commettere le violazioni contestate. Invero, i rifiuti sono stati rinvenuti su suolo pubblico per cui chiunque può averli abbandonati. E non si può certo pretendere che l’amministratore condominiale sorvegli la strada pubblica dove vengono conferiti i rifiuti del condominio per 24 ore al giorno per evitare che altri conferiscano illecitamente rifiuti non consentiti. L’ordinanza sindacale n. 8/2015 nella parte in cui, in caso di mancata individuazione del responsabile della violazione, ritiene sussistente la responsabilità dell’amministratore condominiale deve essere disapplicata in quanto crea una responsabilità oggettiva dell’amministratore condominiale non prevista dalla legge e non ammissibile considerato che i rifiuti devono essere depositati per la raccolta a margine di una strada pubblica secondo le disposizioni dello stesso Comune resistente. Tenuto conto delle ragioni del contendere e del motivo d’accoglimento del ricorso, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite”. |
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