TASI 2015 COMUNE DI TERRACINA

TASI 2015 COMUNE DI TERRACINA

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La TASI è il Tributo Servizi indivisibili componente I.U.C. istituita con la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014 ) e il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014.

La legge di stabilità  2015 del 23.12.2014 n. 190 conferma anche per l’annualità 2015 il tributo TASI

CHI PAGA: presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, con esclusione dei terreni agricoli. 

 

Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la T.A.S.I. è dovuta:

 - dal titolare di diritto reale ( proprietario) nella misura del 90%;

 - dall’utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U.

 

Cos'è utile sapere L’aliquota T.A.S.I. deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 34 – VII del 21 Aprile 2015 è stabilita nel seguente modo: 2,5 PER MILLE a) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2; A/3;A/4;A/5;A/6; A/7 E LE RELATIVE PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. b) ANZIANI E DISABILI L’abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. c) CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE. Alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. d) COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. e) CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE Per l’immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Non si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, se non risultano essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza. f) FORZE DI POLIZIA Iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate: Alle abitazioni succitate si applicano le seguenti detrazioni: Detrazione ordinaria Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria annua il cui importo deve essere determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite catastali dell’alloggio e delle eventuali pertinenze al netto della maggiorazione del 5%. La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella: Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro: Detrazione annua applicabile euro Da zero a ≤400,00 150,00 >400,00 e ≤750,00 130,00 >750,00 ≤850,00 e 100,00 Superiore a 850,00 0 Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita. 1) Le suddette detrazioni non si applicano alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1°grado che la utilizzano come abitazione principale.Sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative ai contribuenti pensionati residenti all’estero, la detrazione spettante risulta essere due terzi della somma da versare. 2,5 PER MILLE IMMOBILI MERCE A) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. 1 PER MILLE A) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura. B) Alloggi sociali: decreto min. infrastrutture 22/04/2008. ALTRI FABBRICATI 0,8 PER MILLE A) Per le unità immobiliari “residenza secondaria” o “seconda casa”, classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all’AIRE che non risultano essere pensionati. B) Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell’abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4 – B/8 e D/5. C) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00. D) Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. 2,5 PER MILLE Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale”, fino alla rendita di 500,00 La parte eccedente è soggetta all’imposta applicando l’aliquota dello 0,8 per mille. 0 PER MILLE A) Aree Fabbricabili. B) Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1, B/2, B/3, B/5,B/6, B/7,C/1, C/4, C/3, D/2, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7. L’IMPOSTA E’ AUTOLIQUIDATA: entro il 16 GIUGNO 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata T.A.S.I ( 50%) la seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2015 mediante F24 inserendo i seguenti codici: Tipologia immobili Codice T.A.S.I. Abitazione principale e pertinenze 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Altri fabbricati 3961 Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 1,00 La dichiarazione T.A.S.I. Dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. Per maggiori informazioni: Comune di Terracina - Ufficio Tributi – Via Sarti n. 4 – 04019 – Terracina – ( LT) e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ; sito internet:www.comune.terracina.lt.it Tel. Centralino 0773/7071-Ufficio Tributi: 0773/707372-376-386-fax. 0773/707380. Come fare L’IMPOSTA E’ AUTOLIQUIDATA: entro il 16 GIUGNO 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata T.A.S.I ( 50%) la seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2015 mediante F24 inserendo i seguenti codici : Abitazione principale e pertinenze......3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale... 3959 Altri fabbricati................................. 3961 Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 1,00la dichiarazione T.A.S.I. Dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. A chi rivolgersi DIPARTIMENTO FINANZIARIO Via Sarti n.4 - 04019 , Terracina (LT) Referente:Valeria De Bonis A chi rivolgersi DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Entrate tributarie Via Sarti n.4 - 04019 , Terracina (LT) Referente:Maria Assunta Maietti Orario settimanale MattinoPomeriggio lunedi'11.00 - 13.45 - martedi'- - mercoledi'11.00 - 13.45 - giovedi'- 16.00 - 17.45 venerdi'- - sabato- -