AMMINISTRATORE:ESIBIZIONE DOCUMENTI CONTABILI |
Da parte del singolo condomino sussiste il " potere " di controllare la gestione dell'amministratore e conseguentemente ha " diritto " di verificare tutta la documentazione contabile ad essa inerente. E' comunque da tenere presente che tale " potere " e " diritto " del singolo condomino, non può essere esercitato dal condomino in qualsiasi modo o momento nei confronti dell'amministratore del condominio, in quanto così come prevede l'art.1130 del Codice Civile l'amministratore deve rendere conto della sua gestione alla fine di ciascun anno. Ne consegue che il potere del singolo condomino di controllare la gestione dell'Amministratore e la documentazione contabile ad essa inerente sussiste normalmente in sede di rendiconto annuale presentato dall'Amministratore, mentre, al di fuori di questa sede, il diritto del singolo condomino di ottenere l'esibizione di determinati documenti contabili può essere riconosciuto solo nel caso si deduca e si dimostri uno specifico interesse al riguardo.
Nel caso specifico si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha considerato da parte dell'Amministratore un atto di mera cortesia l'esibizione della documentazione contabile richiesta dal condomino solo per creare difficoltà all'Amministratore e non per tutelare un proprio interesse specifico. |