Il dovere di pagare le quote

Image Il dovere di pagare le quote deriva dalla gestione stessa e preesiste rispetto all’approvazione del bilancio consuntivo e al relativo stato di ripartizione: “L’obbligo di ciascun condomino è, in concreto, direttamente correlato alla precedente deliberazione di esecuzione delle opere”, ha affermato la Suprema Corte, nella decisione 21 febbraio 1995, n. 1890.
  
.

Per dirla con linguaggio corrente: non c’è un dovere a rimborsare le spese sostenute dal condominio, ma c’è un vincolo ad anticipare quelle occorrenti per la gestione (Cassazione 14 marzo 1987, n. 2658 e 18 gennaio 1973, n. 184). “I contributi correnti e di ordinaria amministrazione non necessitano di preventiva approvazione assembleare e vanno pagati dal condomino perché dotati di forza esecutiva, attesa la loro funzione di assicurare il regolare svolgimento della vita condominiale e di consentire ai terzi il soddisfacimento del loro credito” (giudice di pace, Bari, 6 maggio 1996, in Arch. loc. e cond. 1996, 584).
Quindi, il condomino non può rifiutarsi di pagare la sua parte di spese condominiali anche se non c’è stata una ripartizione del preventivo. L’obbligo deriva dall’approvazione delle opere e dal fatto che si tratta di contributi correnti e di ordinaria amministrazione.