Amministratore di Condominio – rinnovo.

Il nuovo art. 1129 c.c. prevede che: "L’incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore".

 

L’incarico di amministratore, ove non richiesta la revoca da parte dei condomini, continua senza necessità di conferma.

 

Il nuovo testo dell’art. 1129 c.c. dunque deve essere così interpretato:

L’amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.);


L’assemblea, convocata dall’amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp.att.c.c.), ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell’amministratore;
  

Se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500mm, per la revoca con l’indicazione del nome del nuovo amministratore, l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.).