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NESSUNA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE IN MANCANZA DI FONDI. PDF Stampa E-mail


Con una recente sentenza, la Cassazione ha previsto che “in caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo,non può essere ipotizzata alcuna responsabilità dell'amministratore per non aver attuato interventi che non erain suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo insiffatta situazione la responsabilità in capo ai singoli condomini” (Cass. pen. n. 16790/2011).


Pertanto la Cassazione ha dato ragione all’amministratrice che, nei gradi precedenti, era stata condannata perla contravvenzione di cui al primo e terzo comma dell’art. 677 c.p. per aver omesso di disporre gli interventinecessari ad eliminare uno stato di pericolo; interventi che le erano stati ordinati dal Comune del luogo in cuiera ubicato l’immobile.

La Cassazione ha sancito la mancata responsabilità dell’amministratrice di condominio, precisando che nessunacolpa poteva esserle addebitata in quanto nonostante avesse convocato l’assemblea, quest’ultima non avevaadottato le decisioni necessarie e quindi, in mancanza dei fondi indispensabili per l’esecuzione delle operemanutentive, non le aveva potute disporre.

 

Fonte:Anammi ©

 
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