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Videoserveglianza parti comuni PDF Stampa E-mail

La ripresa di parti comuni (in senso fisico) a più abitazioni non è sanzionabile penalmente, almeno secondo la AnteprimaCassazione. Ciò perché " le aree comuni non rientrano nei concetti di "domicilio", "privata dimora" né "appartenenze di essi" ai quali si riferisce l'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cass. pen., 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530)" (Cass. 9 agosto 2012 n. 14346).

 
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