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AMMINISTRATORE:ESIBIZIONE DOCUMENTI CONTABILI PDF Stampa E-mail
Da  parte del singolo condomino sussiste il " potere " di controllare  la gestione  dell'amministratore  e conseguentemente ha " diritto "  di  verificare tutta la documentazione contabile ad essa inerente.

 

E' comunque da tenere presente che tale " potere " e " diritto "  del  singolo condomino, non può essere esercitato dal condomino in qualsiasi modo o momento nei confronti dell'amministratore del condominio, in quanto così come  prevede l'art.1130  del  Codice Civile l'amministratore deve rendere conto  della  sua gestione alla fine di ciascun anno.

 

Ne  consegue  che il potere del singolo condomino di controllare  la  gestione dell'Amministratore  e la documentazione contabile ad essa  inerente  sussiste normalmente  in  sede di rendiconto  annuale  presentato  dall'Amministratore, mentre, al di fuori di questa sede, il diritto del singolo condomino di  ottenere  l'esibizione di determinati documenti contabili può essere  riconosciuto solo nel caso si deduca e si dimostri uno specifico interesse al riguardo.

 

Nel caso specifico si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha  considerato  da  parte dell'Amministratore un atto di  mera  cortesia  l'esibizione della documentazione contabile richiesta  dal condomino solo per creare difficoltà all'Amministratore e non per tutelare un proprio interesse specifico.

 
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