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Condominio, assegnazione esclusiva posti auto PDF Stampa E-mail

Cassazione civile sezione II 22.01.2004, N. 1004 

 

Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell'art. 1120 c.c., 2° c.

configurando l'assegnazione dei posti di parcheggio in via esclusiva e nominativa una

innovazione vietata in quanto sottrae all'utilizzo di quei condomini che non posseggono

la seconda macchina, una parte rilevante della cosa comune; ed inoltre, con

l'attribuzione dell'uso delle aree in via esclusiva e nominativa crea i presupposti di fatto

per l'acquisto della proprietà di quelle aree per usucapione, non occorrendo per il

compossessore, qual è il condomino che usa, animo domini la parte di cosa comune a lui

assegnata in via esclusiva, alcuna interversio possessionis, essendo sufficiente che egli

escluda gli altri condomini dal possesso di quell'area, il che automaticamente avviene

con l'occupazione dell'area, a parcheggio della sola autovettura di sua proprietà,

impedendo agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo, con la propria auto

quell'area.

Venendo ad incidere sulla sfera dei diritti reali dei condomini, correttamente il

Tribunale ha ritenuto necessaria l'adesione di tutti i condomini per assegnare, in via

esclusiva e nominativa ai condomini, posti di parcheggio nell'area cortile-giardino di

proprietà comune.

 
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